La sentenza per l’omicidio di Willy: ERGASTOLO, cioè PENA DI MORTE A VITA per i due assassini. Abele non l’avrebbe voluta per Caino, penso. La pena dell’ergastolo è anticostituzionale. Rileggiamo tutti con attenzione l’articolo 27, che recita come si debba dare a chiunque la possibilità di pentimento, resipiscenza e recupero, o di come il constatare l’insopportabile bestialità, volgarità e segno di incultura dell’omicidio di Willy possa non conciliarsi con l’ergastolo irrogato ai fratelli Bianchi
Ergastolo ai fratelli Bianchi, perché hanno massacrato di botte Willy Monteiro di Colleferro. Due bulli di paese hanno agito da par loro per affermare un dominio arrogante sulla piazza. Fine pena mai, stampato a caratteri cubitali in rosso nel dispositivo della sentenza. Ho visto tale cruda espressione in una sentenza di condanna per atti di terrorismo politico, e fa impressione, perché dà il senso dell’ineluttabilità senza speranza.
E invece, con san Paolo e il suo strano emulo contemporaneo Marco Pannella richiamo con forza il concetto di “spes contra spem“, cioè di una speranza oltre ogni speranza, nel senso che la speranza non deve mai essere persa per nessun uomo. Leggiamo il primo comma dell’articolo costituzionale che si occupa del tema penale nella sua generalità.
27. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Ecco il testo costituzionale. Come di vede, nel secondo periodo del testo si riprende il tema della “rieducazione del condannato”, della sua resipiscenza, del pentimento, del reinserimento sociale e di ciò che segue.
Allora, come può darsi tutto ciò se la pena non finisce mai? Si può constatare una contraddizione insanabile tra il dovere del diritto penale di punire e il diritto di non-morire a vita se si è ergastolani. Questo da un lato.
Dall’altro, quando si riflette e si studia l’agire umano libero, le scienze della mente, soprattutto la neurologia e la psichiatria, con il suo Manuale Medico diagnostico V per la medicina, tendono a mostrare sempre di più l’esistenza di sindromi psicotiche in chi commette atti gravi fino all’omicidio. Se gli ordinamenti penali dovessero basarsi essenzialmente sulla clinica psichiatrica, si dovrebbero svuotare le carceri e riempire istituti di cura della mente. Non ci sta.
Anzi, come ho scritto altrove qualche volta in precedenza, si tratterebbe di mettere in discussione l’intero diritto penale degli ultimi quattromila anni di storia (quantomeno Occidentale, dalla stele di Hammurabi, dal Deuteronomio biblico, dalle leggi penali egizie e dallo jus romano). Anche così non ci siamo.
Serve dunque una riflessione sulla responsabilità individuale e personale, e su come questa responsabilità non venga meno, anche se le scienze della mente riscontrano difettosità psichiche. In altre parole, un serial killer può essere psichicamente disturbato, ma nel contempo agire con il suo pieno libero arbitrio.
E torniamo alla obiettiva contraddizione fra ergastolo e recupero personale e sociale di chi ha commesso un delitto contro l’uomo, fino all’omicidio.
Si sa che in Italia non vige la pena di morte. Vero. L”ultima condanna penale a morte risale al 1947, quando il Tribunale di Torino condannò a morte, e furono fucilati, gli autori della strage di Villarbasse.
Dopo quel tragico episodio, la nuova legislazione penale, mentre la Costituzione della Repubblica Italiana veniva varata ai primi del 1948, riformò il Codice penale “Rocco” del 1930 che prevedeva la pena di morte in caso di delitti gravissimi, e inserì l’ergastolo come massima pena.
Eccoci: ma l’ergastolo che cosa è? Una condanna a morte surrettizia, che dura tutta la vita. Come si potrebbe tentare di comporre questa evidente e grave contraddizione etica e politica?
Non è facile dipanare questa contraddizione. Vi sono varie sensibilità nei protagonisti che gravitano attorno ai reati più gravi. Infatti non c’è solo la vittima e il carnefice, ma anche l’intero contesto di parenti e amici, che si aspettano esiti diversi dalla giurisdizione penale: i parenti della vittima la massima pena, i parenti e gli amici del colpevole la massima indulgenza.
Due esempi legati a due omicidi diversi: quello di Willy di Grottaferrata e quello del giovane ragazzo italiano ucciso qualche anno fa da un giovane ceceno a Girona in Spagna.
Nel primo caso, la madre dei fratelli Bianchi ha ironizzato sulla madre di Willy che secondo lei avrebbe approfittato della notorietà addirittura con qualche compiacimento; nel secondo caso, a fronte dei “soli” quindici anni di pena per l’omicida del suo ragazzo, papà Ciatti ha severamente promesso di ricorrere per ottenere una pena più severe, almeno i ventiquattro anni previsti dall’ordinamento penale spagnolo.
E d’intorno sta e considera la cosiddetta opinione pubblica, spesso o quasi sempre disinformata, e i media, che cavalcano la tigre che concorda con linee editoriale semplificate al massimo (per farsi leggere, dicono i direttori): dal forcaiolo spinto all’indulgente “abeliano” di “Nessuno tocchi Caino”, associazione di matrice radical-pannelliana.
Comprendo ma non accetto mai l’ignoranza diffusa in tema, ma ancora di più la cattiva coscienza, che contribuiscono a creare giornali e web, dove si esercitano volgarità e imprecisioni varie, banalizzazioni e qualunquismo.
In tema di ergastolo ho una mia esperienza, essendo il tutore legale di una persona condannata a questa pena senza fine, che non sia la fine della persona. Questa persona non ha commesso direttamente reati di sangue, ma ha partecipato con la sua militanza alla loro commissione, e pertanto, in base alla legislazione penale italiana, gli è stata irrogata per due volte la massima pena. Si trova in carcere da quaranta anni, senza mai esserne uscito, se non una volta sola per vedere la moglie morente.
Questa persona finora non ha accettato alcun “compromesso” rispetto all’ideologia che lo portò alle scelte che fece in gioventù, mentre altri suoi coequipiers di sventura si sono mossi diversamente, trovando il modo di uscire di prigione dopo qualche anno.
Ora, se la sua fissazione ideo-morale resta tale, è plausibile pensare che lo Stato, dopo quaranta anni di carcerazione, decida di non considerarlo, come è di fatto, solo un fascicolo dimenticato, ma come una persona?
La mia è una domanda che va dritta dritta al focus del concetto del fine-pena-mai.
Capisco che porre oggi il tema dell’ergastolo come pena da riformare e ridurre è totalmente impopolare, per cui il politico o il partito che lo proponesse non farebbe risultati elettorali, analogamente a chi parla oggi di jus schola. Direi “schola” (ablativo) e non “scholae” (genitivo e dativo), perché si potrebbe tradurre ad sensum come “diritto (jus) di cittadinanza in funzione della scuola frequentata”, non diritto “della scuola” o “alla scuola”. Più sensato, vero, cari latinisti inesistenti della politica?
E dunque ci teniamo il fine-pena-mai perché non paga elettoralisticamente? Cinico? Opportunistico? Saggio? Giusto?
Che cos’altro?
Torniamo ai concetti, alle definizioni: l’ergastolo è una detenzione a vita del colpevole, indubbiamente una sanzione molto dura, prevista per reati particolarmente gravi, come quelli di mafia e di terrorismo. Talora sono previsti benefici e sconti, a eccezione dell’ergastolo ostativo che, appunto, si “oppone” a ogni alleggerimento della pena.
In Italia ognuno sa che se commette un reato molto grave rischia di dover trascorrere tutta la vita in carcere, una sanzione presente in molti ordinamenti, sia dove ancora è prevista la pena di morte, sia dove questa estrema e irrimediabile sanzione non è prevista. Anche negli Usa dove in circa metà degli stati è ancora prevista la pena di morte in diverse modalità (iniezione letale, gas, fucilazione e sedia elettrica, manca solo l’impiccagione che è molto praticata in Iran e in diversi paesi africani e la decapitazione praticata in Arabia Saudita), la pena dell’ergastolo è quella comunque prevalente statisticamente, anche sulla pena di morte.
La Commissione Europea dei Diritti Umani da tempo sta sostenendo una posizione molto critica nei confronti dell’ergastolo, soprattutto di quello ostativo, che non prevede benefici per buona condotta.
In Italia, con l’articolo 41 bis, o “carcere duro”, del Codice penitenziario, si prevede l’isolamento del condannato, soprattutto nei casi di condanne per mafia, al fine di impedire che l’organizzazione si avvalga comunque delle leadership incarcerate.
Ancora più precisamente dobbiamo ricordare ancora che l’ergastolo è disciplinato dall’art. 22 del codice penale, che recita:
La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
Per questa ragione, nonostante la condanna senza termine, sono previsti alcuni benefici, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, se si presentano determinati requisiti, sempre che la fattispecie di ergastolo non sia quella denominata ostativa, che non prevede nulla in termini di alleggerimento della pena.
In generale i condannati che in carcere mantengono una buona condotta e che non risultano essere socialmente pericolosi hanno il diritto di ottenere dei permessi premio. Le uscite non possono superare 15 giorni consecutivi, utili per trascorrere del tempo con i familiari e per coltivare interessi privati. Ad ogni modo in un anno non possono essere più di 45 giorni.
Ciò è possibile soltanto dopo avere scontato almeno 10 anni di pena. In occasione di festività o eventi particolari, essi possono trascorrere delle giornate fuori dall’istituto penitenziario per stare con la famiglia.
Inoltre, tutti i soggetti condannati a pena definitiva, ovvero non più impugnabile, possono accedere alla semilibertà. Ciò significa che possono trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per svolgere attività lavorative o istruttive utili al reinserimento sociale. Costoro, però, possono usufruire di tale beneficio soltanto dopo avere espiato almeno 20 anni di carcere. Accade quindi che il resto della pena può essere scontata in modo diverso.
Va sottolineato comunque che i permessi premio e la semilibertà non incidono sulla durata della pena, ma consentono all’ergastolano di poter avere contatti con il mondo esterno.
Tornando di nuovo al tema centrale, perché facilitare l’integrazione sociale se il soggetto deve passare la vita in carcere?
In realtà tutti i condannati possono ottenere la liberazione condizionale che permette di trascorrere la parte finale in libertà vigilata fuori dalla prigione.
Ovviamente ciò può accadere soltanto quando il detenuto dimostri di essere pentito di ciò che ha fatto, e dopo avere scontato almeno 30 mesi in carcere, o almeno la metà della pena, se non restano più di 5 anni da scontare.
L’ergastolano può ottenere la libertà condizionale dopo 26 anni di carcere.
Tutto ciò che ho descritto in precedenza non è valido quando si tratta di ergastolo ostativo, ovvero la fattispecie più dura, che non prevede alcun beneficio penitenziario, se l’ergastolano non collabora con la giustizia.
Quindi, se il soggetto non decide di diventare un pentito, passerà tutta la vita in prigione, fino al giorno della morte. Tale pena si applica ovviamente ai reati molto gravi, come ad esempio l’associazione mafiosa, il terrorismo, il sequestro a scopo di estorsione e il traffico di stupefacenti.
La Corte dei diritti umani di Strasburgo ha più volte sanzionato l’Italia in merito all’ergastolo ostativo e al 41 bis.
Lasciare un condannato per tutta la vita in carcere, senza la possibilità di poter ottenere dei benefici pare essere dunque in netto contrasto con la funzione rieducativa della pena, sostenuta sia dalla Costituzione Italiana sia dall’Europa.
Secondo una parte della giurisprudenza la crudezza della punizione serve come deterrente per il resto della popolazione. Tuttavia, anche tale ipotesi, non pare aver contribuito a una diminuzione del tasso di criminalità.
Va ricordato anche che, l’art 27 della Costituzione italiana afferma anche che:
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte
Nonostante i vari dubbi in merito, comunque, la Consulta ha respinto il dubbio di anti costituzionalità dell’ergastolo ostativo, dato che il condannato può sempre collaborare con la giustizia per ottenere dei benefici.
Il carcere a vita, ad ogni modo, è previsto in Italia ma non in tutti i Paesi dell’Europa, per questo motivo l’Italia è spesso al centro di accesi dibattiti all’interno della Corte Europea del Diritto dell’Uomo.
In particolare con la sentenza n. 3896 del 2013 la CEDU ha dichiarato l’ergastolo come contrario a ciò che afferma l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, cioè:
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani o degradanti
E’ il caso di pensarci? Punire perché la sanzione è eticamente fondata e ispira il diritto, è necessario… ma occorre punire con giustizia e non negando la speranza ad alcuno. Spes contra spem, sosteneva Paolo di Tarso e gli faceva eco Riccardo detto “Marco” Pannella d’Abruzzo.
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